Art. 3.

      1. La progettazione e la costruzione dell'aeroporto sono realizzate a cura della società per azioni concessionaria, sentito il parere dei Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, della difesa e dell'economia e delle finanze, sulla base degli stanziamenti di legge già stabiliti nonché sulla base delle successive integrazioni e modificazioni del programma stesso che si rendano necessarie in attuazione delle disposizioni della presente legge.
      2. Il progetto generale dell'aeroporto, con le relative pertinenze, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti. Analoga procedura deve essere seguita per eventuali varianti richieste dalla società per azioni concessionaria in corso d'opera.